Legalizzazione e apostille

Legalizzazione e apostille | RU-IT Con la sottoscrizione della Convenzione dell’Aia del 5 ottobre 1961 tanti stati hanno snellito la pratica della legalizzazione di atti pubblici stranieri. Il Trattato prevede che non sia necessario procedere alla legalizzazione dei certificati presso le autorità consolari, sostituendola con la cosiddetta apostille – un timbro speciale attestante l’autenticità del documento e la qualità legale dell’Autorità rilasciante. Il timbro apostille deve essere apposto sull’originale del certificato rilasciato dalle autorità competenti del Paese interessato.

Dato che l’apostille sostituisce la legalizzazione presso l’ambasciata, per far valere in Italia un documento rilasciato in un Paese che ha aderito a questa Convenzione non c’è bisogno di recarsi presso l’ambasciata italiana e chiedere la legalizzazione, ma ci si può rivolgere all’autorità interna di quello Stato per ottenere l’annotazione della cosiddetta apostille sul documento. Una volta effettuata la suddetta procedura quel documento deve essere riconosciuto in Italia, perché anche l’Italia ha ratificato la Convenzione e quindi in base alla legge italiana quel documento deve essere ritenuto valido, anche se redatto nella lingua di un diverso Paese. È sufficiente fare una traduzione asseverata del documento per farlo valere di fronte alle autorità italiane.

In Italia le autorità competenti, delegate dal Ministero degli Affari Esteri, legalizzano con apostille i seguenti documenti:

  • atti e documenti formati in Italia affinché abbiano valore all’estero;
  • atti e documenti formati da una rappresentanza diplomatica o consolare estera residente in Italia, affinché abbiano valore in Italia.

Per i paesi che non hanno aderito alla Convenzione dell’Aja occorre la legalizzazione da parte dell’autorità consolare.

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